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COPYRIGHT © 2023 LEONARDO CREATIONS ALL RIGHTS RESERVED
E’ costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente denominazione:
“Leonardo Creation APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Grosseto.
Il trasferimento all’interno del medesimo comune, potrà awenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo e non comporterà modifiche al presente statuto. L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante Io svolgimento in favore dei propri associati, di Ioro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui dell’art. 5 del CTS (D.Lgs. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
svolte neII’ambio o a favore di filiere di commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata di norma in un Paese in via di Sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di Iavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del Iavoro infantile;
In particolare e nel rispetto dell’articolo 5 del CTS l’associazione potrà:
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La Ioro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art.7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva —al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rappoli con i sostenitori e con il pubblico.
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo se ore
o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la Ioro opera, con le Ioro competenze e conoscenze.
Possono far parte dell’associazione anche le persone fisiche residenti all’estero.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio DireRivo una domanda che dovrà contenere:
. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di a¥enersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che suII’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno l’obbligo di:
La qualifica di associato si perde per nome, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:
condanna per violazione al codice penale o codice civile.
Può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione deII’AssembIea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente aII’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni .
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente aII’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con Io scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di paNecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Sono organi dell’associazione:
NeII’AssembIea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare “in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione deII’AssembIea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’AssembIea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’AssembIea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’AssembIea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
L’AssembIea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’AssembIea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la Ioro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e Io Statuto occorre la presenza di almeno *é degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare Io scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno */‹ degli associati.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali deII’AssembIea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per
Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva deII’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
modalità previste al raggiungimento delle soglie di Iegge;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati daII’AssembIea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario — Tesoriere.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio DireRivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto daII’AssembIea tra i componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa daII’AssembIea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice- Presidente è eletto daII’AssembIea tra i componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.
Il Vice – Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa daIl’AssembIea, con la maggioranza dei presenti.
Il Vice — Presidente sostituisce il Presidente, e ne svolge le tutte le funzioni, in caso di sua assenza od impedimento o qualora esso venga a decadere. In tal caso il Vice- Presidente convoca l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente.
L’Organo di controllo, anche monocratico, ‘e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o qualora l’assemblea dei soci Io ritenesse necessario.
I componenti deII’Organo di controllo, ai quali si applica l’a%.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, al.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti d almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispeRo dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed aNesto che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati afiari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Il patrimonio dell’associazione ai sensi dell’art. 8 del CTS — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per Io svolgimento delle aNività statutarie ai fini deII’escIusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano gli Euro 100.OOO annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di Euro annui, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registr unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
L’associazione deve tenere i seguenti Iibri:
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Iibri associativi secondo le seguenti modalità:
I volontari sono persone che per Ioro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La Ioro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di Iavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di Iavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di Iavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo deII’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo seRore, o a fini di utilità sociale.
L’AssembIea procede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.